Cosa si intende per diritto all’Oblio Oncologico?

Con la Legge 7 dicembre 2023 n.193, entrata in vigore il 2 gennaio 2024, è stato introdotto in Italia, il nuovo diritto all’oblio oncologico. 

Per diritto all’oblio oncologico, si intende il “diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla legge”.

L’approvazione della legge n.193/2023 ed il riconoscimento di questo diritto è da considerarsi una grande conquista in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, essa affronta una questione molto delicata che ha dato vita al dibattito pubblico, sia in Italia che in Europa.

La Francia, Il Belgio, il Lussemburgo, i Paesi Bassi ed il Portogallo, si sono già dotati di strumenti legislativi specifici, che impediscono agli operatori bancari e assicurativi di considerare la storia clinica del consumatore che sia stato affetto da patologia oncologica, trascorso un determinato periodo di tempo dalla guarigione. Oggi anche in Italia, grazie a questa legge, è stata superata questa discriminazione.

I lavori preparatori dell’attuale testo normativo e gli interventi fatti dai vari gruppi politici, hanno avuto tutti un principio comune, ovvero partire dal fatto che in passato ogni qual volta un individuo, che era stato affetto da malattie oncologiche e poi guarito, chiedeva l’accesso a servizi bancari o l’accesso alle procedure di adozione, vi era una puntuale violazione del diritto alla riservatezza, dovuta a tutta una serie di domande ed indagini sulla vita privata del cittadino, che si spingevano oltre, fino a rendere ancora attuale ciò che attuale non era più. Prima di questa legge, non vi era una norma che poneva un limite temporale alle procedure e alle richieste di informazioni personali relative anche alla salute. Pertanto, nonostante la guarigione avvenuta e certificata, l’aver avuto una malattia oncologica, restava sempre un capitolo aperto, fortemente limitante per il cittadino. Questo si vedeva privato della possibilità di poter compiere delle richieste di adozione o chiedere accesso ad alcuni servizi bancari o assicurativi.

Nel caso della stipula di contratti bancari e assicurativi, al consumatore erano richieste informazioni sullo stato di salute e, in caso di pregresse patologie oncologiche, la storia medica del consumatore era finalizzata a giustificare l’imposizione di oneri ulteriori rispetto a quelli previsti solitamente dalla norma, per cui, oltre a incidere in modo specifico sulla valutazione del rischio dell’operazione incidevano anche sulla possibile solvibilità del consumatore. Tutte queste premesse, che conducono ad una forte limitazione delle libertà dell’individuo contrastando anche varie norme costituzionali, sono state modificate con la Legge 7 dicembre 2023 n.193 anche in ossequio alle indicazioni contenute nella risoluzione del Parlamento Europeo del 16 febbraio 2022 su Rafforzare l’Europa nella lotta contro il cancro – Verso una strategia globale e coordinata (2020/2267(INI)). In particolare, nell’enunciazione dei campi di azione – al paragrafo 125 – il Parlamento “chiede che entro il 2025, al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all’oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età “.

L’Italia, per allinearsi alle indicazioni dell’Unione Europea ha approvato una disposizione normativa, volta ad assicurare la parità di trattamento per gli ex pazienti oncologici negli ambiti considerati: la Legge 7 dicembre 2023 n.193 che introduce il diritto all’oblio, oltre ad abbattere le discriminazioni, in linea con quanto stabilito dall’art. 3 della Costituzione, ha consentito l’uguaglianza sostanziale tra le persone.

​Guttae Legis

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