Il tema che intendiamo affrontare è di fondamentale importanza poiché riguarda il rapporto tra le diverse norme penali che possono essere applicate per garantire l’igiene e la sicurezza sul lavoro. Queste norme includono le contravvenzioni stabilite nelle leggi speciali, i delitti di pericolo previsti dagli articoli 437 e 451 del Codice penale e, in caso di incidenti sul lavoro o malattie professionali, le fattispecie colpose di omicidio articolo 589 del Codice penale e lesioni personali articolo 590 del Codice penale. È importante comprendere come queste diverse norme interagiscano e si sovrappongano nell’ambito della tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Ad esempio, le contravvenzioni previste nelle leggi speciali possono disciplinare specifiche violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro, mentre i delitti di pericolo del Codice penale possono coprire comportamenti che pongono in pericolo l’incolumità dei lavoratori senza necessariamente causare un danno effettivo. In caso di incidenti sul lavoro o malattie professionali, possono entrare in gioco le disposizioni relative all’omicidio colposo e alle lesioni personali. Queste disposizioni puniscono la condotta negligente o imprudente che ha portato a danni gravi o alla morte di un lavoratore. Pertanto, è importante analizzare attentamente il quadro normativo e comprendere come le diverse norme si integrino e si sovrappongano per garantire un efficace sistema di tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro, al fine di prevenire incidenti e proteggere la salute e l’incolumità dei lavoratori. quando si considera il rapporto tra le figure delittuose previste dagli articoli 437 e 451 del Codice penale e le contravvenzioni stabilite dalle leggi speciali in materia di sicurezza sul lavoro, è possibile adottare due prospettive diverse: il concorso formale di reati e il concorso apparente di norme. Concorso formale di reati, eterogeneo: in questa prospettiva, si considera che le diverse norme penali coesistano come reati distinti e autonomi, che possono essere commessi in modo indipendente e parallelo. Ciò significa che un’azione può costituire sia una violazione delle norme penali stabilite nelle leggi speciali che un delitto di pericolo previsto dagli articoli 437 o 451 del Codice penale. In questo caso, si parla di concorso formale di reati, in cui il soggetto può essere perseguibile per entrambi i reati senza che ci sia un assorbimento dell’uno nell’altro. Concorso apparente di norme: in questa prospettiva, si considera che le norme penali siano complementari e si sovrappongano nell’ambito della tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. In questo caso, le contravvenzioni stabilite dalle leggi speciali e i delitti di pericolo del codice penale sono considerati disposizioni che si integrano reciprocamente per perseguire lo stesso obiettivo di protezione della sicurezza sul lavoro. Quando si verifica un’infrazione, l’autorità competente può scegliere quale norma applicare in base alle circostanze specifiche del caso, senza che necessariamente ci sia un cumulo di sanzioni per lo stesso comportamento. Entrambe le prospettive offrono un modo di interpretare il rapporto tra le diverse norme penali, e la scelta tra una o l’altra dipenderà spesso dall’analisi specifica del caso e dal contesto normativo e giurisprudenziale in cui ci si trova. L’orientamento che prende in considerazione il concorso formale di reati nel risolvere il conflitto tra le norme in questione sostiene che esse hanno obiettivi giuridici completamente diversi. In base a questo punto di vista, le disposizioni codicistiche, come gli articoli 437 e 451 del Codice penale, sarebbero volte a proteggere la pubblica incolumità, mentre le norme complementari stabilite dalle leggi speciali avrebbero lo scopo di tutelare specificamente la sicurezza sul lavoro, compresa la vita e l’integrità fisica dei singoli lavoratori. Questo orientamento considera le norme codicistiche e quelle complementari come autonomi reati con obiettivi distinti. L’orientamento che sottolinea l’impossibilità di operare una distinzione chiara per quanto riguarda l’oggetto giuridico protetto dalle diverse norme evidenzia una critica al concetto di concorso formale di reati. Secondo questa prospettiva, se non vi è una netta distinzione tra gli obiettivi giuridici protetti dalle diverse norme, diventa difficile applicare il concetto di concorso formale e trattare le norme come reati autonomi e distinti. Dalla mia prima e sommaria analisi delle norme coinvolte, emerge chiaramente che le disposizioni contravvenzionali mostrano una specificità maggiore rispetto a quelle del codice penale. Questa osservazione è evidente sia riguardo ai soggetti coinvolti, dove le norme contravvenzionali individuano esplicitamente figure come il “datore di lavoro”, il “dirigente”, il “preposto”, mentre il Codice penale si rivolge in modo più generico a “chiunque”; sia per quanto riguarda la condotta vietata, dove le norme contravvenzionali delineano in maniera dettagliata omissioni specifiche di cautele antinfortunistiche, a differenza delle formulazioni più generiche utilizzate dall’art. 437 c.p. (“impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro”) e dall’art. 451 c.p. (“apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro”). Queste differenze suggeriscono una specializzazione delle norme contravvenzionali che le rende più adatte a trattare specifiche situazioni e responsabilità sul luogo di lavoro, rispetto alle disposizioni più ampie e generali del codice penale. Tuttavia, è importante considerare che tale conclusione si basa su un equivoco evidente: non viene preso in considerazione il fatto che l’azione contemplata dall’articolo 437 del Codice penale è imputabile esclusivamente a titolo di dolo, mentre quella dell’articolo 451 è imputabile esclusivamente a titolo di colpa. Al contrario, l’azione soggetta alla contravvenzione può essere imputata indifferentemente a titolo di dolo o di colpa. Questa distinzione nel requisito psicologico del reato rende la situazione simmetrica rispetto a quanto appena illustrato: le norme del codice penale rappresentano una “legge speciale” rispetto alla “legge generale” costituita dalle contravvenzioni antinfortunistiche.
Guttae Legis
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